Adeguamento degli assetti organizzativi: cosa prevede la legge e cosa devono fare le imprese

Nel corso degli ultimi anni, in perfetta aderenza alle direttive europee, l’ordinamento giuridico ed economico italiano ha definitivamente abbandonato la logica della legge fallimentare del 1942 per lasciare spazio ad un approccio che salvaguardia la continuità aziendale. Al centro di questa imponente rivoluzione, normata in via definitiva dal Decreto Legislativo N.14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), si colloca un imperativo che non può essere ignorato dall’imprenditore: l’obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il legislatore ha dunque rafforzato in modo significativo la responsabilità degli organi gestori, esigendo un approccio strutturato e consapevole dalla gestione aziendale, orientato alla prevenzione della crisi d’impresa.
Questo adempimento è volto a tutelare il patrimonio aziendale, i creditori sociali e tutti gli stakeholders che gravitano attorno alla società. L’adeguatezza degli assetti organizzativi, in cui si intrecciano profili di diritto societario con le più avanzate dottrine manageriali di matrice accademica, richiede una trasformazione culturale profonda, specialmente all’interno delle PMI, storicamente caratterizzate da gestioni accentrate e da una limitatissima propensione alla pianificazione finanziaria prospettica.
Il presente articolo analizza in profondità l’intera architettura normativa e giurisprudenziale degli assetti, fornendo una guida operativa per orientarsi nella complessità della gestione d’impresa contemporanea.
Cosa prevede l’art. 2086 del Codice Civile
Il fulcro normativo di tale evoluzione risiede nella radicale riformulazione operata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sull’art. 2086 comma 2 che stabilisce che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. In sintesi, è fatto obbligo per l’organo amministrativo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile tale da essere efficacemente funzionale alla rilevazione tempestiva dello stato di crisi e alla perdita della continuità aziendale. La chiave di lettura è la “gestione proattiva“, non più confinata ad una mera scelta strategica, ma innalzata a principio inderogabile, che si traduce sul piano operativo nel passaggio obbligato da una contabilità esclusivamente consuntiva, focalizzata sul dato storico, ad una analitica e previsionale in grado di proiettare e prevedere i flussi di cassa futuri. In ogni fase del ciclo di vita aziendale, dunque, l’obbligo di dotarsi di adeguati assetti si configura come una regola per una gestione societaria valida e corretta.
Chi è obbligato ad adeguarsi
Il perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 2086 C.C. e dell’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è chiaro e tassativo, include tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, senza eccezioni legate a soglie di fatturato, numero di dipendenti o livello di capitalizzazione, da multinazionali quotate a micro-imprese a conduzione familiare. Per gli imprenditori individuali, l’art. 3 del CCII adotta il termine “misure idonee” (anziché “assetti strutturati”) a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, che meglio si adatta alla minore complessità strutturale propria di questa tipologia di impresa ma che definisce lo stesso identico rigore.
Dunque, l’adeguamento riguarda:
- società per azioni (S.p.A.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- società cooperative e le mutue assicuratrici;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) sono inderogabilmente tenute a conformarsi al precetto normativo, indipendentemente dal fatto che si tratti di multinazionali quotate o di micro-imprese a conduzione familiare.
La differenza non risiede nell’esistenza o meno dell’obbligo, bensì, come dichiarato esplicitamente nel Codice, nel principio di proporzionalità con cui l’assetto debba essere costruito, ovvero in maniera idonea e proporzionata alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Se da un lato vi sono le società quotate che necessitano di sistemi di Enterprise Risk Management (ERM) ben organizzati e di funzioni di internal audit indipendenti, dall’altro le PMI che richiedono strumenti di controllo calibrati sulle dimensioni della propria realtà. Il tipico esempio riguarda le decisioni di investimento, di assunzione di nuovo personale e di indebitamento bancario che all’interno di una PMI vengono risolte tutte sulla base del mero intuito dell’imprenditore-amministratore, spesso derivante dalla sola osservazione del conto corrente. Un’azienda dotata di assetti adeguati e proporzionati alla propria struttura subordina le medesime decisioni a redazioni di budget, bilanci infrannuali ed analisi di scostamenti tra ciò che sarebbe dovuto accadere e ciò che è effettivamente successo. La gestione “artigianale” delle realtà minori, in cui documentazione e chiara separazione di ruoli sono assenti, non è più giuridicamente tollerata e giustificata in tribunale.
Cosa si intende per assetti organizzativi, amministrativi e contabili
L’espressione legislativa “assetti organizzativi, amministrativi e contabili” è ricca di implicazioni tecniche e racchiude in sé tre macro-aree operative profondamente interconnesse. Dalle scienze e dalla prassi aziendalistica, tale concetto è stato recepito, sistematizzato e normato dai documenti di ricerca e dalle norme di comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
- L’assetto organizzativo definisce su documentazione scritta ed in maniera inequivocabile un organigramma di funzioni, compiti e linee di responsabilità gerarchiche, ivi compresi la formalizzazione e la mappatura dei processi operativi e le politiche di selezione, formazione e gestione delle risorse umane. La normativa richiede un’effettiva rispondenza tra la struttura decisionale reale, il funzionigramma adottato e le deleghe ufficialmente depositate presso il Registro delle Imprese. Ciò che invece tipicamente accade nelle PMI è una commistione caotica tra la compagine proprietaria ed il management operativo.
- L’assetto amministrativo assicura il corretto, ordinato, documentato e programmato svolgimento delle attività aziendali, in ogni loro singola fase, controllando il complesso delle procedure e dei flussi informativi. Esso si sostanzia nel sistema di pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione, garantendo il collegamento fondamentale tra la strategia di lungo periodo e l’attività operativa quotidiana. Un assetto amministrativo strutturato redige ed aggiorna periodicamente un piano industriale (business plan) che definisce il modello di business e, a cascata, delinea le traiettorie di sviluppo dei piani operativi dettagliati e stila un rigoroso sistema di reporting ciclico in grado di misurare le performance raggiunte mediante indicatori chiave di risultato (Key Performance Indicators – KPIs). Nella realtà operativa di una PMI significa, per esempio, standardizzare, attraverso procedure scritte, le fasi del ciclo attivo e del ciclo passivo, garantendo la totale tracciabilità delle condizioni commerciali, delle autorizzazioni alla spesa e dei termini di pagamento pattuiti: dalla richiesta di preventivo (che deve recare specifiche tecniche, tempi ciclo e date di consegna), all’emissione dell’ordine fino all’approvazione della fatturazione.
- L’assetto contabile traduce i fatti di gestione in misurazioni economico-finanziarie. Le norme di comportamento del CNDCEC stabiliscono che un sistema amministrativo-contabile debba essere completo, tempestivo ed affidabile. Il fine ultimo è la produzione di dati inconfutabili per la redazione del bilancio d’esercizio nel pieno rispetto dei principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Nell’ottica della ratio della riforma, l’assetto contabile deve altresì elaborare informazioni e reportistiche valide per supportare le scelte di governo aziendale e per salvaguardare attivamente il patrimonio, senza limitarsi alla mera tenuta del libro giornale, dei registri IVA o del libro inventari. In concreto, è necessario ingegnerizzare un assetto contabile volto a fornire estrazioni rapide di dati infrannuali (bilancini periodici, mensili o trimestrali) sia per l’analisi storica e puntuale dei flussi di cassa operativi, sia per la redazione sistematica di budget di tesoreria e rendiconti finanziari prospettici, indispensabili per il monitoraggio costante in nome della continuità aziendale.
Quando un assetto è considerato “adeguato”
Determinare il livello di “adeguatezza” rappresenta una complessa sfida interpretativa per gli amministratori, per i sindaci e per i consulenti aziendali. Non si tratta, infatti, di un attributo predefinito, ma di una qualità che necessariamente deve adeguarsi ai cambiamenti del contesto di mercato, all’incremento della complessità operativa interna e delle dimensioni dell’impresa e all’aggiornamento del quadro normativo di riferimento. L’articolo 3 del CCII, ai suoi commi 3 e 4, e le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, redatte ed emanate dal CNDCEC, definiscono adeguato un assetto che permette all’azienda di conoscere anticipatamente specifici indici e segnali di allerta elencati nel Codice della Crisi, generando avvisi automatici ed immediati qualora si verifichino eventi sintomatici di grave tensione finanziaria come, ad esempio, ritardi reiterati nel pagamento degli stipendi o accumulo eccessivo di debiti scaduti verso i fornitori, l’erario e/o enti previdenziali. Per supportare concretamente amministratori e revisori legali nell’autovalutazione dell’adeguatezza degli assetti, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha elaborato una serie di check-list operative. Attraverso i questionari si ricerca la coerenza tra il modello di business ed il mercato di riferimento, la robustezza strutturale della gestione operativa, l’integrazione fluida tra le varie funzioni operative (acquisti, produzione, vendite, finanza) e l’effettivo (e documentato) funzionamento dei flussi informativi tra i principali attori della governance aziendale (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Revisore Legale).
Di seguito si riportano i principali indicatori qualitativi di adeguatezza per ciascuna delle tre tipologie di assetti:
- Assetto organizzativo: esistenza di un organigramma aggiornato, di deleghe perfettamente rispondenti alle reali mansioni decisionali e di una separazione netta dei ruoli incompatibili per evitare conflitti di interesse, di piani strutturati per la formazione del personale, di un sistema documentato di gestione, valutazione e mitigazione dei rischi (risk assessment);
- Assetto amministrativo: elaborazione e revisione costante di un Business Plan formalizzato, adozione di un sistema di misurazione basato su KPI monitorati mensilmente, strutturazione di budget operativi ed analisi degli scostamenti tra dati a preventivo e dati a consuntivo, convocazione di riunioni periodiche della direzione generale regolarmente verbalizzate;
- Assetto contabile: tenuta di una contabilità costantemente aggiornata e riconciliata mensilmente con gli estratti conto bancari, capacità di estrazioni in tempi brevi di bilanci di verifica e situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali.
Responsabilità degli amministratori in caso di inadeguatezza
In caso di violazione dell’obbligo di istituire adeguati assetti la giurisprudenza ha stabilito orientamenti assolutamente punitivi ed intransigenti, con gravi conseguenze patrimoniali, anche personali, e professionali a carico dell’organo amministrativo. Il tema della responsabilità della direzione rappresenta il punto più rivoluzionario dell’intera riforma del diritto societario e fallimentare dall’entrata in vigore del CCII. Se l’opzione strategica di investimento in un mercato piuttosto che in un altro o la decisione del lancio di un nuovo prodotto sono scelte insindacabili da parte del giudice perché proprie del rischio di impresa, l’obbligo di dotare la società di un’infrastruttura atta a rilevare la crisi è un preciso dovere imposto imperativamente dalla legge. Emerge, dunque, un grave profilo di responsabilità civile e societaria per mala gestio a seguito di un’inadeguata, tardiva o addirittura mancata adozione di misure organizzative, amministrative e contabili idonee.
Emblematica per la sua severità e, per certi versi, innovazione, è la sentenza del Tribunale di Catania nel decreto dell’8 febbraio 2024 in cui è stata deliberata la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario per inottemperanza persistente all’obbligo di istituire adeguati assetti, anche se l’azienda si trovava, al momento del ricorso, in una situazione di assoluto equilibrio economico-finanziario e patrimoniale (la cosiddetta società in bonis). Pertanto, l’amministratore che governa l’impresa navigando “a vista“, basando le proprie scelte su intuizioni non supportate da business plan formali, budget annuali e senza il supporto di sistematiche analisi prospettiche, commette una grave irregolarità formale. Tale negligenza mina alla base la salvaguardia del patrimonio aziendale, giustificando persino l’estromissione coatta, a prescindere poi dall’effettiva insorgenza di un danno economico. Il rischio reale per gli amministratori, anche di PMI, è elevato: non è necessario un comportamento specificatamente doloso, ma è sufficiente l’omessa adozione di strumenti adeguati.
Le pronunce della Corte di Cassazione tra il 2024 e il 2025 in tema di responsabilità (S.r.l. e S.p.A.) confermano che l’onere probatorio nei processi grava completamente sull’amministratore citato in giudizio, che è tenuto a dover dimostrare in aula di aver agito proattivamente, di aver istituito l’adeguato assetto e di aver utilizzato la massima diligenza professionale richiesta per prevenire o attutire la crisi, esclusivamente attraverso una solida documentazione tracciabile e certa.
All’interno di questa rigida architettura sanzionatoria si posiziona la responsabilità concorrente e solidale degli organi di controllo istituzionali, il collegio sindacale ed il revisore legale dei conti, che sono tassativamente tenuti, a pena di corresponsabilità illimitata ex art. 2407 c.c., a vigilare in modo costante sulla sussistenza, adeguatezza e reale funzionamento degli assetti istituiti dagli amministratori. I sindaci non possono limitarsi ad un mero controllo formale dei bilanci, ma devono sollecitare per iscritto opportune azioni correttive e, nei casi estremi di ostinata inerzia manageriale, hanno il dovere di attivare le procedure di allerta o ricorrere essi stessi al Tribunale ex art. 2409 c.c. per far deporre gli amministratori, dissociandosi così dalle loro responsabilità.
Collegamento tra assetti e prevenzione della crisi: credito e risanamento
Sul fronte strettamente finanziario ed economico la mancanza di adeguati assetti organizzati, amministrativi e contabili penalizza l’impresa con l’esclusione dell’accesso al credito. Il Codice della Crisi italiano e le prescrittive Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea in materia di erogazione e monitoraggio dei prestiti (le cosiddette EBA LOM – Guidelines on Loan Origination and Monitoring, entrate in vigore nel sistema bancario il 30 giugno 2021) ha modificato in modo radicale l’ecosistema del rapporto banca-impresa. Con l’obiettivo di garantire stabilità nel sistema creditizio dell’Unione, l’European Banking Authority ha imposto agli istituti di credito europei di fondare la valutazione del merito creditizio aziendale sulla capacità prospettica dell’impresa di generare flussi di cassa liberi attraverso la gestione operativa ordinaria per il rimborso del debito, superando definitivamente l’approccio retrospettivo dell’analisi dei bilanci storici pregressi e sull’acquisizione di massicce garanzie reali (per esempio ipoteche). In sede di istruttoria fidi o per l’apertura di una nuova linea di credito, i deliberanti delle banche sono ora istituzionalmente tenuti a valutare con estremo rigore la validità strategica del business plan dell’azienda richiedente, la robustezza delle proiezioni economico-finanziarie a medio termine sottostanti e, soprattutto, l’accuratezza dei budget di tesoreria presentati. Un’impresa dimensionalmente ridotta ma priva di assetti organizzativi e contabili adeguati, quindi non dotata di un organigramma chiaro e incapace di produrre un DSCR previsionale, si configura come un soggetto ad alto rischio di default, per il quale sono bloccate le concessioni di nuove linee di credito, l’accesso ai finanziamenti agevolati e, in molti casi, le rinegoziazioni delle linee di fido e degli scoperti di conto corrente già esistenti, accelerando la crisi di liquidità.
Inoltre, l’integrazione obbligatoria dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) all’interno dei modelli di calcolo del rating bancario e nell’erogazione dei prestiti, per le PMI, in cui le tematiche ambientali possono risultare talvolta secondarie, si declina in maniera preponderante nella componente “Governance”, ovvero nella comprovata sussistenza, efficienza e trasparenza degli assetti previsti dall’art. 2086 c.c..
Non solo, l’assenza di un cruscotto direzionale di controllo adeguato espone l’impresa ad un innalzamento del rischio di coinvolgimento in pratiche di riciclaggio e a vulnerabilità reputazionali che i dipartimenti di compliance degli intermediari finanziari moderni monitorano con estrema attenzione.
L’adozione volontaria e comprovata di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguati agevola il dialogo strategico con gli istituti di credito e abilita parallelamente l’impresa virtuosa all’applicazione di importanti vantaggi normativi, come il principio di derivazione rafforzata in ambito fiscale, ottimizzando notevolmente la determinazione del reddito d’impresa sull’esclusiva base dei criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili OIC, derogando legalmente alle più rigide e antieconomiche norme fiscali.
Quando è necessaria una consulenza specialistica
E’ ormai pacifico che l’adeguamento normativo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è sostanziale e non puramente formale, per cui proseguire con il gestire un’azienda collettiva, piccola o grande che sia, confidando ottimisticamente ed irrazionalmente nell’esperienza maturata sul campo significa effettivamente esporsi all’elevato rischio di scivolare in crisi aziendali irreversibili. Comprendere come tracciare le linee di un sistema informativo complesso, eseguire in maniera rigorosa procedure gestionali di governance, mappare in anticipo i flussi di cassa futuri in ingresso ed in uscita per derivare con esattezza scientifica indicatori di allarme avanzati come il DSCR, allestire una piattaforma documentale solida capace di sostenere i stress test previsti dal codice per valutare l’attuabilità e la liceità di piani di rientro, sono soltanto alcune tra le operazioni necessarie ma che, spesso, sfuggono alle competenze e al tempo disponibile di un imprenditore isolato o di una dirigenza operante senza una visione d’insieme. L’adempimento a dettati normativi così critici, che superano le ordinarie attività contabili ed amministrative, richiede inevitabilmente un’integrazione intellettuale tra il diritto societario e penale dell’impresa, il controllo di gestione analitico e la consulenza direzionale strategica. Quando si tratta di PMI, di cui è ricco il tessuto produttivo nazionale, l’assenza di figure manageriali e dirigenziali stabili, interne ed esclusivamente dedicate, dotate di skills specialistiche in ambito Finance, Risk Management, Internal Auditing & Control (come invece accade per le corporate strutturate o quotate) sottolinea chiaramente l’esigenza di sopperire a questa carenza operativa e strategica con l’esternalizzazione a professionisti altamente qualificati, sia nelle vesti consulenziali di advisor, sia sotto forma di ingaggio del Temporary Management (ovvero inserendo per periodi limitati e per obiettivi precisi manager esterni come direttori finanziari part-time o esperti di crisi).
L’affiancamento strutturale di una consulenza specialistica e multidisciplinare interviene, anzitutto, in via preventiva, per operare una completa messa in sicurezza dell’intera impalcatura di governance aziendale, redigendo ed elaborando attivamente insieme ai manager la mappatura dei processi, la stesura materiale delle procedure aziendali obbligatorie, i complessi manuali operativi e le stringenti direttive di controllo di gestione. Attraverso questo solido ecosistema, la consulenza, insieme con la proprietà, impone un ritmo metodico e formalizzato alle riunioni consiliari ed una redazione di verbali periodici opponibili ai terzi, che rende inattaccabile la prova dello sforzo e della diligenza gestoria adottata dall’organo amministrativo.
In secondo luogo, ma in maniera altrettanto decisiva, la consulenza altamente qualificata interviene qualora l’azienda sfoci, invece, nella vera e propria “patologia” finanziaria, ovvero quando si entra in uno stadio di default conclamato o comunque imminente. In questi scenari, l’advisor tecnico è tenuto ad assumere il pieno comando delle operazioni ed ad intavolare un dialogo proattivo con i creditori commerciali e con gli istituti bancari o dei fondi, basandosi sui numeri.
Alla luce dell’attuale inclemenza del legislatore, del rigore interpretativo sancito in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza e tenendo fermo come monito le maglie sempre più strette del credito erogato dal sistema bancario regolato dall’Europa, è richiesta all’imprenditore una vera e propria rivoluzione mentale. L’investimento economico in consulenze specialistiche o auditing, le risorse umane ed il tempo impiegati non devono più essere interpretati come “costi burocratici” di compliance passiva, bensì devono essere etichettati a bilancio come una vera e propria risorsa strategica, una garanzia per la durabilità dell’impresa nel tempo come ente creatore di ricchezza collettiva ed una protezione del patrimonio personale di chi ha il compito di guidare quotidianamente l’azienda in un mercato globale imprevedibile.
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